IL REDDITOMETRO VIOLA GLI ARTT. 2, 13, 3, 24 E 53

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23/02/2013

Si segnala l’interessante ordinanza emessa il 21 febbraio 2013 dal Giudice Unico dott. Antonio Lepre, Tribunale di Napoli – Sez.Civ. distaccata di Pozzuoli, nel proc. 250/2013, con la quale, rilevata la radicale nullità del D.M. 24 dicembre 2012 n. 65648 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013), istitutivo del c.d. Redditometro, per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione  ai sensi dell’ art. 21 L. 241/1990, è stato accolto il ricorso cautelare diretto a conseguire accertamento e tutela inibitoria dei diritti fondamentali della personalità. IL Giudice ha, quindi, ordinato all’Agenzia delle Entrate “di non intraprendere alcuna ricognizione, aqrchiviazione o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, 4^ e 5^ comma dpr 600/1973 e di cessare, ove inizata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente; ordina all’Agenzia delle Entrate di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione a parte ricorrente”.

E’ una buona notizia, come scrive oggi sul Corriere della Sera Angelo Panebianco:  è la difesa della centralità della persona umana e dei diritti fondamentali attraverso cui essa si esplica, l’occasione di una riflessione sulla libertà dell’individuo nel nostro Stato.

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